ACCONTO 2016 - Scadenza 16/06/2016
► il versamento della prima rata (acconto) dell'IMU deve essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ovvero del 2015.
SALDO 2016 - Scadenza 16/12/2016
► il versamento della seconda rata IMU 2016 deve essere eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite per il 2016 e pubblicate ai sensi di legge.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 oppure C/C postale, (vedi di seguito info), con riferimento al modello F24 dovranno essere indicati nella casella codice ente/codice comune il codice E617, ed utilizzati i codici tributo approvati con Risoluzioni n. 35/E del 2012 e n.33/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate :
Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone
Palazzo Comunale, via Gramsci 21 - 3° Piano
039 7397 229 - 338
039 7397274
Dirigente di settore: dott.ssa Rita Ruggiero
Responsabile del servizio: dott. Giuseppe Lo Manto
Aggiornato al 3 Giugno 2016
ALIQUOTE e detrazioni approvate con delibera di C.C. n. 41/2016
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (con riferimento alle abitazioni principali l'aliquota si applica esclusivamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): 0,40 per cento (zero virgola quaranta per cento);
ALIQUOTA alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari e degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP: 0,40 per cento (zero virgola quaranta per cento);
ALIQUOTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a parenti in linea retta ed affini fino al primo grado a condizione che il parente ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2016: 0,70 per cento (zero virgola settanta per cento), stabilendo che restano valide le dichiarazioni per uso gratuito presentate a partire dal 2013, per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2016,che la dichiarazione avrà valenza anche per gli anni successivi, fintanto che sarà prevista l'aliquota agevolata o sino ad una nuova dichiarazione in rettifica per il venir meno delle condizioni e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine sopra indicato il contribuente non ha diritto all'applicazione della presente aliquota;
ALIQUOTA unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capoverso, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddettirequisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23: 0,70 per cento(zero virgola settanta per cento);
ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili in tutta la categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come D5: 0,76 per cento (zero virgola settantasei per cento);
ALIQUOTA fabbricati accatastati in categoria D/5: 1,06 per cento (uno virgola zero sei per cento);
ALIQUOTA immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998 n. 431, 0,70 per cento (zero virgola settanta per cento): il soggetto passivo dovrà presentare entro il 30/06/2017 il modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.lgs. 14/03/2011 n. 23, restando valide le dichiarazioni già presentate negli anni 2014 e 2015 ai fini dell'applicazione dell'aliquota per canone concordato, per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2016;
ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3: 0,90 per cento (zero virgola novanta per cento);
ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione a imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (in quest'ultimo caso solo a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2016: 0,86 per cento (zero virgola ottantasei per cento);
ALIQUOTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti: 0,93 per cento (zero virgola novantatré per cento).