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RIMOZIONE DELLA NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2016-2017

 
pupazzo che spala la neve

Si avvisa la cittadinanza che in caso di precipitazioni nevose e di fenomeni di presenza di ghiaccio al suolo, occorre dare attuazioni alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 538  del 17 Novembre 2016 di seguito allegata.

Il Comune ha, infatti, il compito di spargere il sale sulle strade e nelle aree pubbliche (piazze, cavalcavia ecc) mentre marciapiedi, passi carrai e spazi davanti a case, negozi, uffici devono essere tenuti puliti dai privati

Pertanto si rammenta l'obbligo a tutti i proprietari, conduttori o amministratori di edifici durante e dopo la caduta della neve:

 
 
  1. di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo libero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato
  2. di rimuovere l'eventuale strato di ghiaccio dai luoghi di passaggio o a cospargere gli stessi con opportuno materiale antisdrucciolo
  3. di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata, non ostruisca gli scarichi, i pozzetti stradali e non rechi ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare o sia comunque di intralcio al movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti
  4. di tenere sgombere, durante la fase di sgelo, le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque
  5. di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale
  6. di assicurarsi circa la resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti, balconi o terrazze sulla pubblica via senza il permesso dell' Amministrazione comunale
  7. di rimuovere eventuali ghiaccioli, blocchi di neve o ghiaccio che si siano formati per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazze o altre sporgenze su suolo pubblico al fine di evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose
  8. di sgomberare i tetti, balconi e davanzali prima o durante la pulizia della strada sottostante in modo da non arrecare molestia ai passanti
 

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

 
 
Ultima Modifica: 31/10/2022