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I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L' I.C.I. è l'imposta dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che sono proprietarie di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o che sono titolari di diritto reale di usufrutto, d'uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) l'imposta deve essere corrisposta dal locatario.
A partire dal 01 gennaio 2008, in applicazione del D.L. 93/2008, l'imposta comunale sugli immobili NON È DOVUTA in particolare per: 
 

  1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, intendendosi per tali unità immobiliari quelle dove, salvo prova contraria, è stata stabilita la  residenza anagrafica;
  2. unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento comunale vigente, tra le quali le abitazioni  utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (esclusivamente parenti e affini di primo grado), previa dichiarazione da presentare all'Unità Tributi entro la scadenza indicata nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, fatte salve quelle già presentate negli anni precedenti,
  3. le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  4. le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai punti precedenti. Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale (tutta o quota parte) e della o delle pertinenze.

L'imposta invece SI APPLICA ai fabbricati appartenenti alle categoria catastali A1, A8 e A9, anche se destinati ad abitazione principale.
NB: per le categorie catastali, vedasi la sezione "Finanza e Tributi - Catasto Edilizio Urbano" di questo sito.

Considerata la particolare complessità della normativa, si consiglia di verificare con l'ufficio le modalità di applicazione dell'imposta e, in particolare, la sussistenza o meno del diritto all'esenzione.
Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come

L'imposta si calcola applicando l'aliquota di riferimento dell'immobile all'imponibile, determinato secondo le modalità di seguito indicate:

 

Fabbricati

Rendita catastale rivalutata del 5% da moltiplicare per il coefficiente:
- 140 per i fabbricati classificati nella categoria B;
- 100 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A e C (escluso gli A10 e C1);
- 50 per i fabbricati classificati nelle categorie A10 e D, esclusi i fabbricati interamente posseduti da società o imprese privi di rendita catastale e distintamente contabilizzati, per i quali il valore è determinato sulla base dei valori contabili, con i criteri indicati dalla norma;
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria C1.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore da considerare è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Il Comune di Lissone approva ogni triennio una tabella contenente i valori di riferimento utilizzati dall'ufficio come limite per l'esercizio dell'attività di accertamento, valori che il contribuente può utilizzare al fine della determinazione del valore dell'area fabbricabile, tenuto conto dell'estensione della stessa e della destinazione urbanistica.

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli l'imponibile è determinato applicando la rivalutazione del 25% al reddito dominicale e successivamente applicando il moltiplicatore pari a 75

Quando

  I versamenti vengono effettuati nell'anno d'imposta, alle seguenti date:

  1. acconto entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente;
  2. saldo dal 01 al 16 dicembre, pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti, detratto quanto versato in acconto;
  3. possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
 

Il versamento può essere effettuato mediante:

  1. Conto corrente postale n. 28740249 intestato a "Comune Lissone Servizio Tesoreria I.C.I." (numero di conto da verificare annualmente);
  2. modello F24, indicando nella casella codice ente/codice comune il codice E617, ed utilizzando i codici tributo:  
  • 3901 (utilizzabile sino al 17/04/2012)  3940 (utilizzabile dal 18/04/2012) per l'abitazione principale;
  • 3902 (utilizzabile sino al 17/04/2012)  3941 (utilizzabile dal 18/04/2012) per i terreni agricoli;
  • 3903 (utilizzabile sino al 17/04/2012)  3942 (utilizzabile dal 18/04/2012)  per le aree fabbricabili; 
  • 3904 (utilizzabile sino al 17/04/2012)  3943 (utilizzabile dal 18/04/2012) per gli altri fabbricati.
 

I codici tributo relativi all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sono consultabili su questo sito alla pagina: I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Costi

Le ALIQUOTE e le DETRAZIONI vengono deliberate annualmente dal Comune.
Vedi le aliquote attualmente in vigore nella sezione " Finanza e Tributi - Aliquote I.C.I. " di questo sito.

Dichiarazione

Vedi le informazioni relative alla Dichiarazione I.C.I. nella sezione " Finanza e Tributi - Dichiarazione I.C.I. " di questo sito.

 

Info Unità Entrate e Catasto

  1. Dov'è l'ufficio: Palazzo Comunale - 3° Piano
  2. Recapiti: Tel. 039 7397229/230/231/338/355 -  Fax: 039 7397291 - Email: tributi@comune.lissone.mb.it
  3. Orario:  
    1. lunedì e venerdì  8.30 -  13.30  
    2. martedì  giovedì  sabato  8.30 - 11.30   
    3. mercoledì  15.00 - 17.30    >>> solo giugno e dicembre il  mercoledì  8.30 -  13.00
  4. Responsabile del servizio: Dott. Walter Blasi 
  5. Dirigente di settore: Dott. Giovanni Magni