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Ordinanza n. 859/2009: RIMOZIONE DELLA NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2009-2010.

 

N. Protocollo  50016                  N. 859 Registro Ordinanze
 
                                                                                    IL    S I N D A C O 

Considerato che nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate e risulta necessario a causa della permanenza dello strato di precipitazione nelle aree pubbliche od in conseguenza della formazione di ghiaccio per le successive gelate, disporre adeguate misure a tutela della pubblica incolumità dei cittadini;
 

Visto il decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

 
                                                                                        O R D I N A  

 

 a tutti i proprietari conduttori e/o amministratori di edifici prospicienti aree soggette a pubblico passaggio durante e dopo la caduta della neve:

 
  1. di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo libero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
  2. di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata, non ostruisca gli scarichi, i pozzetti stradali e non rechi ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare o sia comunque di intralcio al movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti;
  3. di rimuovere l'eventuale strato di ghiaccio dai luoghi di passaggio o di cospargere gli stessi con opportuno materiale antisdrucciolo;
  4. di tenere sgombere, durante la fase di sgelo, le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
  5. di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
  6. di assicurarsi circa la resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti, balconi o terrazze sulla pubblica via senza il permesso dell'Ammini-strazione comunale;
  7. di rimuovere eventuali ghiaccioli, blocchi di neve o ghiaccio che si siano formati per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazze o altre sporgenze su suolo pubblico al fine di evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose;
  8. di sgomberare i tetti, balconi e davanzali prima o durante la pulizia della strada sottostante in modo da non arrecare molestia ai passanti.

 I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
 
Lì 9  novembre 2009 

IL SINDACO
Ambrogio Fossati