Ordinanza n. 859/2009: RIMOZIONE DELLA NEVE NELLA STAGIONE INVERNALE 2009-2010.
N. Protocollo 50016 N. 859 Registro Ordinanze
IL S I N D A C O
Considerato che nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate e risulta necessario a causa della permanenza dello strato di precipitazione nelle aree pubbliche od in conseguenza della formazione di ghiaccio per le successive gelate, disporre adeguate misure a tutela della pubblica incolumità dei cittadini;
Visto il decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
O R D I N A
a tutti i proprietari conduttori e/o amministratori di edifici prospicienti aree soggette a pubblico passaggio durante e dopo la caduta della neve:
- di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo libero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata, non ostruisca gli scarichi, i pozzetti stradali e non rechi ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare o sia comunque di intralcio al movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti;
- di rimuovere l'eventuale strato di ghiaccio dai luoghi di passaggio o di cospargere gli stessi con opportuno materiale antisdrucciolo;
- di tenere sgombere, durante la fase di sgelo, le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- di assicurarsi circa la resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti, balconi o terrazze sulla pubblica via senza il permesso dell'Ammini-strazione comunale;
- di rimuovere eventuali ghiaccioli, blocchi di neve o ghiaccio che si siano formati per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazze o altre sporgenze su suolo pubblico al fine di evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose;
- di sgomberare i tetti, balconi e davanzali prima o durante la pulizia della strada sottostante in modo da non arrecare molestia ai passanti.
I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Lì 9 novembre 2009
IL SINDACO
Ambrogio Fossati