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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MINORI

L'articolo 10 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 dal titolo "Servizi ai cittadini" ha modificato la disciplina prevista per il rilascio della carta d'identità.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età previsto per il rilascio del documento, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale di tale  documento, diversa a secondo dell'età, come di seguito indicato:

 
  1. da 0 a tre anni     validità 3 anni
  2. dai 3 ai 18 anni    validità 5 anni
  3. dai 18 anni in poi  validità 10 anni
 

Le nuove  modalità di rilascio valgono sia per il rilascio del documento in forma cartacea e sia in forma elettronica.

 

Per ottenere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio occorre l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

Il documento sarà sottoscritto dall'interessato dal compimento dei dodici anni in poi fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità alla sottoscrizione.

 

Per il minore di 14 anni l'uso della carta d'identità valida ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minor viaggi accompagnato da almeno un genitore o chi ne fa le veci; in caso contrario dovrà essere richiesto una dichiarazione di affido convalidata dalla questura o dalle autorità consolari, analogamente a quanto previsto per il cosiddetto "lasciapassare" ed il passaporto.

 

Per le possibili difficoltà in caso di controllo alle frontiere, il ministero suggerisce di l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a dimostrare la titolarità della potestà genitoriale sul minore (es. estratto di nascita con maternità e paternità).

 

Si ritiene opportuno precisare che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata del documento ai minori si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali resta unico limite la non validità all'espatrio.