Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639 e seguenti.
La TASI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.
Presupposto impositivo |
Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013) |
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Aliquota massima |
L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 (art. 1, comma 640, della Legge n. 147/2013). Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013) |
Maggiorazione aliquote |
Per gli stessi anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011 (art, 1, comma 677, Legge n. 147/2013). |
Soggetti passivi |
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a) del regolamento IUC, con riferimento ai possessori, ciascun possessore effettua il versamento del tributo Tasi in ragione della propria percentuale di possesso Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la restante parte del tributo. |
Base imponibile |
E' quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 675, Legge 147/2013) |
Differenziazioni aliquote |
Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013). |
Scadenze |
Acconto 16/06/2015 - Saldo 16/12/2015 per l'acconto dovevano essere applicate le aliquote e le detrazioni vigenti nel 2014 come stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 29 luglio 2014 |
Aliquote 2015 |
Per il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio su tutto il 2015, devono essere applicate le aliquote e detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 25/06/2015 |
Novità 2015 |
Introdotta una nuova aliquota del 1,70 per mille da applicare a tutti i fabbricati di categoria D, esclusi i D5 ed i fabbricati di categoria D " beni merce" (ai quali si applica l'aliquota del 3,30 per mille) |
Riduzione TASI 2015 |
La riduzione TASI del 50% è prevista per i casi indicati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 21/10/2015 presentando entro il 31/12/2015 la dichiarazione pubblicata nella sezione modulistica |
le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge
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