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Canone patrimoniale per l'occupazione delle aree mercatali

Tariffe invariate nel 2023 e riduzione della tariffa per gli operatori "spuntisti"

Normativa di riferimento Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

Comma 837 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate". 

Si tratta del Canone da corrispondere da parte degli operatori commerciali che esercitano l'offerta di merci al dettaglio, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, sopra un'area pubblica destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese.

Il Canone per l'occupazione delle aree mercatali si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il Canone è dovuto al Comune, anche per il tramite del Concessionario della riscossione SAN MARCO S.p.A., dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, ed è determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

È applicata la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini).

È applicata la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività). Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di h. 9.00, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% (per cento) sul Canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente. Per le occupazioni nei mercati effettuate dagli operatori cosiddetti "spuntisti" si applica una tariffa giornaliera forfettaria pari ad Euro 9,00 (nove/00).

Termini e scadenze di versamento

Per le occupazioni periodiche nei mercati, il versamento del Canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno solare. Per importi superiori ad Euro 1.549,37 (millecinquentoquarantanove/37), è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere entro il 30 aprile di ciascun anno solare, mentre le residue tre rate avranno scadenza il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre.

Modalità di versamento

Si paga con il PAGOPA e non più con il modello F24 (non essendo un tributo, ma un Canone patrimoniale), con le seguenti modalità:
in contanti, con carta di credito/debito o conto corrente presso:

  1.  Banche (sportello, bancomat oppure home-banking);
  2.  Punti vendita SisalPay, Ricevitore Lottomatica, Tabaccherie;
  3.  Uffici postali.

allegati:

 
 

 
Ultima Modifica: 06/02/2024