Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219/2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)
La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico" è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.
Le D.A.T. devono essere redatte in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, oppure presso le strutture sanitarie.
L'art. 4 della legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Indica altresì una persona di sua fiducia , denominata " fiduciario", che dovrà essere persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. Al fiduciario sarà rilasciata copia della DAT .
L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
In caso di decesso del fiduciario o del venire meno del rapporto di fiducia con lo stesso è facoltà dell'interessato chiedere il ritiro della busta e/o provvedere del caso alla sua sostituzione.
I cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Lissone, possono depositare la propria D.A.T. presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lissone.
All'interessato/dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta.
Le D.A.T. vengono conservate a cura del Comune ed il nominativo del dichiarante e del fiduciario, ove nominato, vengono iscritti in apposito registro informatico e cartaceo. In caso di consenso, sia le D.A.T. che la nomina del fiduciario saranno inviate a cura del Comune alla Banca dati nazionale istituita dal Ministero.
Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.
La legge non prevede un termine massimo di durata degli effetti delle D.A.T. Il dichiarante è libero, ovviamente, di stabilire che le sue dichiarazioni abbiano effetto per un determinato tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle, se esprimerne diverse rispetto a quelle iniziali o se non esprimerne affatto.
Le D.A.T. sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
L'interessato si deve presentare personalmente e consegnare: