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I.M.U. 2020

Imposta municipale propria

Dichiarazione IMU

 
 
 

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30/06/2020. 

Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione può essere presentata: 

 

Approfondimenti

Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, come ad esempio può essere il caso di due o più proprietari della stesso immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.
E' comunque possibile presentare una dichiarazione IMU congiunta, purché comprenda tutti i contitolari.
In particolare sussiste l'obbligo di dichiarazione IMU nei casi seguenti:
  • Costituzione del condominio: la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
  • Locazione finanziaria per l'acquisto dell'immobile, anche se da costruire o in corso di costruzione, con contestuale stipula del contratto di leasing: è il locatario ad essere obbligato a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto stesso, essendo il locatario il soggetto passivo dell'IMU a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo.
  • In caso di risoluzione anticipata o di mancato riscatto del contratto di locazione finanziaria, ad essere obbligata alla presentazione della dichiarazione IMU è la società di leasing, in quanto nuovo soggetto passivo mentre il locatario ha cessato di esserlo. In questo caso, l'onere dichiarativo IMU deve essere adempiuto entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene.
  • In caso di multiproprietà: l'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell'amministratore del condominio o della comunione.
  • Nell'ipotesi di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo di presentazione è a carico del coniuge assegnatario.
 

La dichiarazione IMU va presentata al Comune anche qualora siano intervenute variazioni sugli immobili che determinano una esenzione o una riduzione di imposta.
Il contribuente per attestare la variazione, oltre che il diritto all'esenzione o alla riduzione dell'aliquota, deve compilare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:

  • Quando vi è una compravendita o una variazione del valore di aree fabbricabili.
  • Quando, in caso di compravendite di immobili, il rogito viene redatto da pubblici ufficiali diversi dal notaio.
  • Se vi sono immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa.
  • Se l'immobile ha acquisito o perduto il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU.
  • Variazione caratteristiche degli immobili, come ad esempio un terreno che da agricolo diviene edificabile o viceversa.
  • Se l'immobile è stato assegnato e locato da ALER o IACP, ovvero ente equiparato.
  • Per comunicare che le pertinenze dell'abitazione principale (abitazioni signorili o "di lusso" A/1, A/8 e A/9) per una stessa categoria catastale - C2, C6 e C7 - sono più di una, e per questo soggette all'imposta.
  • Attestare l'esenzione IMU dei terreni agricoli posseduti da IAP o coltivatori diretti.
  • Per attestare i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  • Per dichiarare i fabbricati di interesse storico o artistico.
  • Fabbricati "bene merce" edificati dall'impresa costruttrice e non venduti né locati.
 

La dichiarazione IMU non va invece presentata nei seguenti casi:

Se l'atto di acquisto o vendita dell'immobile è stato stipulato da un notaio.
Se si presenta la dichiarazione di successione.
In caso di successione: gli eredi non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha già trasmesso la dichiarazione di successione al Comune in cui è ubicato l'immobile.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
 
Cartello di pericolo

Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

 
 
Ultima Modifica: 31/10/2022