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Lissone - immagine casa con scritta I.M.U. e calcolatrice

I.M.U. 2021

Imposta municipale propria

Approfondimenti

 
 

Cosa si intende per abitazione principale

È l'unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica

Anziani/disabili ricoverati in modo permanente

È assimilata all'abitazione principale (mediante regolamento comunale), l'unità immobiliare di proprietà/usufrutto di anziani/disabili ricoverati, in modo permanente, in un istituto, purché la stessa risulti non locata.

Separazione/divorzio

Ai soli fini dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge con figli minori, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Soggetti non residenti nel territorio dello Stato

A partire dal 2021 l'IMU risulta dovuta nella misura del 50%  per quanto concerne una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Rispetto alla disciplina in vigore fino al 2019 cambiano i requisiti soggettivi: la legge di Bilancio 2021 fa riferimento ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, senza più menzionare il requisito della cittadinanza italiana, né quello dell'iscrizione all'AIRE. Per beneficiare della riduzione dell'IMU, è però necessario essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, ed essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il beneficio può quindi essere fatto valere anche da soggetti che non sono cittadini italiani.

Cosa si intende per pertinenza

È l'unità immobiliare, al servizio dell'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).

Enti non commerciali

Il 30 giugno 2020 è il termine entro il quale gli enti non commerciali devono presentare il modello di dichiarazione, relativa all'anno 2019. La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, con il modello "Imu Tasi Enc", approvato dall'art. 5, comma 2, del D.M. 26/06/2014, ai sensi del comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

 
Ultima Modifica: 31/10/2022