Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione n. 444/2019.
Il Comune riconosce una riduzione del 20% (venti) della Tassa complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che:
Il Comune riconosce una riduzione della Tassa sui rifiuti in favore di imprese ammesse e selezionate in relazione a bandi indetti da amministrazioni pubbliche, o con la partecipazione delle stesse, finalizzati allo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione. L'entità della riduzione è pari al 30% (trenta) del tributo complessivamente dovuto e viene riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza debitamente documentata per un periodo massimo che intercorre dal sorgere del presupposto (decorrenza della tassazione) fino a tutto il secondo anno successivo al medesimo.
Ai sensi dell'articolo 9bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, coordinato con la Legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, il Comune riconosce una riduzione pari ai due terzi della Tassa dovuta per le utenze domestiche possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d'uso. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima.
Per quanto concerne le imprese e le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'Amministrazione Comunale ha stabilito e finanziato, anche con proprie risorse, una riduzione pari al 35% sulla parte variabile della TARI, in base alle tabelle 1a, 1b e 2, stabilite da ARERA con delibera n. 158 del 5 maggio 2020.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo delle stesse non può portare ad un abbattimento maggiore del 80% (ottanta) della Tassa sui rifiuti annuale dovuta.