Coronavirus - Ordinanza 590 del 31 luglio 2020 di Regione Lombardia
Le disposizioni dell'ordinanza regionale n° 590 del 31 luglio 2020 sono valide dal 1° agosto 2020 e sono efficaci fino al 10 settembre 2020.
UTILIZZO MASCHERINA O ALTRE PROTEZIONI
- Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l'obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
- Nei luoghi all'aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
- Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l'attività viene svolta.
- Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020).
- Non è obbligatorio l'uso della mascherina per coloro che svolgono intensa attività motoria o sportiva.
Rilevazione della temperatura corporea
- Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento.
- La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo.
Trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea
- Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato.
- Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei preorganizzati.
Celebrazioni religiose
Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie. È consentito un massimo di 350 presenti. Per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.
Attività economiche, produttive e ricreative
Sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle
corrispondenti schede dell'allegato 1.
Allegati
Ultima Modifica: 27/11/2020