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Grandi strutture di vendita

(esercizi di vendita al dettaglio con superficie superiore a 2.500 mq)

 

Ambito di applicazione del procedimento

Quando si vuole aprire un nuovo un esercizio di vendita al dettaglio con superficie superiore a 2.500 è necessario inviare, per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lissone una domanda di autorizzazione tramite il portale http://impresainungiorno.gov.it
La S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) deve essere presentata tramite il portale "Impresa in un Giorno" nel caso di subingresso, di cessazione, di trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita, variazione del settore merceologico.

 

Soggetto istituzionale competente

L'istruttoria preliminare è svolta dal Servizio Commercio con la collaborazione del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata per la valutazione dell'aspetto edilizio-urbanistico dell'immobile sede dell'attività.

 

Iter procedurale

Il rilascio dell'autorizzazione avviene da parte del Comune previa acquisizione del parere della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 9 D.Lgs. 114/98 composta da  Comune, Provincia e Regione.
In tale conferenza la Regione ha potere di veto. La prima riunione della conferenza è indetta dal Comune tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previo accordi con la Regione e la Provincia.
Le deliberazioni sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione.
Il Comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, a titolo consultivo, gli enti e i soggetti di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. n.114/98 (rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative) individuati nell'ambito territoriale di appartenenza.
La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se sia stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può richiedere elementi integrativi; tale richiesta non interrompe i termini per la valutazione della domanda.
Le determinazioni della Conferenza sono validamente assunte entro il termine di 120 giorni dalla data di indizione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del Comune, comunicazione al richiedente dell'eventuale diniego motivato. In caso contrario si verificano gli effetti di cui all'art. 9, comma 5 del D.lgs. n.114/98 (silenzio assenso). La comunicazione può comunque essere validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
Qualora la realizzazione o la trasformazione di una grande struttura di vendita richieda la realizzazione di opere edili o di cambi di destinazione d'uso, ci si deve regolare come segue:

Se si realizzano interventi soggetti ad autorizzazione o concessione edilizia: contestualmente alla comunicazione o domanda va presentata l'istanza di autorizzazione o concessione edilizia, allegando il progetto e l'ulteriore documentazione necessaria.
La verifica dell'ammissibilità urbanistica dell'intervento è svolta dagli uffici comunali che producono alla Conferenza dei Servizi apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura organizzativa; di tale referto dà atto il rappresentante della Regione nell'esprimere la sua valutazione nell'ambito della conferenza.
Le determinazioni della Conferenza producono in caso di esito favorevole, effetti di concessione edilizia e in tal caso al verbale della conferenza va allegata la quantificazione degli oneri concessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è altresì, assoggettato alla medesima forma di pubblicità previste per la concessione edilizia.
L'esito negativo della Conferenza preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti di provvedimento negativo anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.

 

Documentazione da presentare

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  1.  Una relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con disposizioni delle leggi vigenti in materia;
  2.  La valutazione di impatto occupazionale netto;
  3.  Lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
  4.  Lo studio dell'impatto territoriale e ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale studio può assumere la forma di una semplice relazione, salvo nei casi di cui all'art.'27 del R.R.(progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha). In questi casi si applica la procedura integrale di V.I.A. o di verifica ai sensi dell'art. 2 della L.R.20/99.
  5.  Nel caso si effettuino opere edilizie dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta dal regolamento edilizio per il tipo di intervento richiesto.
  6.  Fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutti i soggetti che hanno autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali.
 

Tempistica

Il procedimento, che si avvia con la presentazione della domanda nel portale  "Impresa in un Giorno"  ha una durata massima di 180 giorni, fatto salvo in ogni caso l'obbligo della comunicazione finale all'interessato entro 120 giorni dalla prima riunione della  Conferenza.

 

Principale normativa di riferimento

  •  Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
  •  Decreto Legislativo 26 marzo /2010 n. 59
  •  Legge Regionale n. 6 del 2010 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
 
Ultima Modifica: 31/10/2022