I fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazioni (vedi "Dichiarazione sostitutiva di certificazioni")
La conformità all'originale della copia di un documento (vedi "Autentica di fotocopie")
Chiunque sia maggiorenne e direttamente interessato dalla dichiarazione.
A casa propria
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli Enti Pubblici o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità.
NON E' NECESSARIO QUINDI RECARSI IN UN UFFICIO PUBBLICO IN QUANTO NON OCCORRE AUTENTICARE LA FIRMA.
Nel caso in questione, occorre presentarsi allo sportello dell'Ufficio Anagrafe con un documento di identità valido. In caso di minori o di incapaci, la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore che dovranno essere muniti di un documento di identità valido e di copia del provvedimento di nomina
Il rilascio avviene contestualmente alla richiesta. Il costo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata è di € 16,52 in bollo.
Non si possono sostituire con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, espressioni di volontà o dichiarazioni di impegno. In questi casi ci si deve rivolgere ad un notaio.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare può essere resa davanti al pubblico ufficiale, senza bisogno di testimoni. Sarà cura del pubblico ufficiale accertare l'identità del dichiarante e attestare che la dichiarazione è stata a lui resa in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
E' importante sottolineare che si deve trattare di impedimenti fisici o di analfabetismo, mentre restano escluse da questa procedura i casi di incapacità di intendere e di volere.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni di salute, può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute e va resa davanti al pubblico ufficiale, che deve accertare l'identità del dichiarante.
Legge 15 maggio 1997, n. 127 Legge 16 giugno 1998, n. 191 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.