Calcolo e pagamento IMU

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Come calcolare l'importo dell'Imposta Municipale Propria e procedere al versamento

A chi è rivolto

Possessori di immobili: il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

Descrizione

L'Imposta Municipale Propria IMU è attualmente disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783. L’IMU è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

 

L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali. Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

Su quali immobili si paga l’IMU

  • I fabbricati
  • Le aree fabbricabili
  • I terreni

Sono assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

 

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:

  • per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  • per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono considerate abitazioni principali anche:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, comma. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Come fare

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale). È possibile consultare la rendita catastale dei propri immobili sul sito della Agenzia del Territorio, identificandosi con il proprio codice fiscale ed inserendo gli identificativi catastali del proprio immobile (foglio/particella-mappale/subalterno). La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'immobile; si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, su cui moltiplicare l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.

 

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: 511,29 €
Rendita rivalutata: 511,29 € + (511,29 x 5%) = 536,85 €
Coefficiente della categoria catastale: 536,85 € x 160 = 85.896,00 €
Imponibile IMU: 85.896,00 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.

Moltiplicatori

  • A (da 1 a 9) abitazioni, moltiplicatore: 160
  • A/10 uffici, moltiplicatore: 80
  • B uffici pubblici, caserme, moltiplicatore: 140
  • C/1 negozi, moltiplicatore: 55
  • C/2 cantine, sottotetti, depositi, moltiplicatore: 160
  • C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani, moltiplicatore: 140
  • C/6 box, moltiplicatore: 160
  • C/7 tettoie, moltiplicatore: 160
  • D capannoni, cinema, teatri, alberghi, moltiplicatore: 65
  • D/5 banche, moltiplicatore: 80

 

Come si paga l’IMU

L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni devono essere effettuati distinti pagamenti per ciascun Comune avvalendosi del modello F24. Il versamento dell’Imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato o attraverso il canale home-banking del proprio istituto bancario.

Il versamento dell’Imposta con il modello F24 eseguito negli uffici postali e/o bancari non prevede l’applicazione di commissioni.

Il codice ente identificativo del Comune di Lissone da inserire nel modello F24 è E617.

Cosa serve

Per il calcolo dell'imposta:

  • dati catastali aggiornati (ricavabili dal rogito o dalla visura catastale) e tutti i dati richiesti dal calcolatore online relativi all'immobile (per esempio tipologia, quota di possesso)

Cosa si ottiene

Calcolo dell'imposta dovuta e modello di pagamento F24 generato dal servizio di calcolo online.

Tempi e scadenze

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno di riferimento 2026 può essere effettuato in due rate:

  • prima rata in acconto: 16 giugno 2026
  • seconda rata a saldo: 16 dicembre 2026

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2026.

Costi

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26/02/2026  ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati” sono state confermate, per l’anno 2026, le aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 18/12/2024.

Il contribuente non è tenuto al versamento dell’imposta qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta nell’anno di competenza e non alle singole rate di versamento.

 

I versamenti dell'imposta devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

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Uffici che erogano il servizio

Tributi

Via Gramsci 21, Lissone (MB), 20851

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Argomenti:

Procedure collegate all'esito

Rivolgersi all'ufficio di competenza.

Casi Particolari

La normativa nazionale prevede l'applicazione di agevolazioni per alcune casistiche particolari. Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

 

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

 

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

 

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Allegati

Ultimo aggiornamento: 01/06/2026, 12:24

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