Ultimo aggiornamento: 29/05/2025, 14:48
IMU – Imposta Municipale Propria
Calcolatore online per l'imposta relativa al possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n.160/2019, comma 762 (Legge di Bilancio 2020)
► il versamento della prima rata (acconto) dell’IMU è da effettuarsi entro il 16 giugno 2025
► il versamento della seconda rata (saldo) deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2025
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2025.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 18.12.2024
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali. Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- I fabbricati
- Le aree fabbricabili
- I terreni
Non si paga l’IMU sull’abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:
- per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
- per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Sono considerate abitazioni principali anche:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.
Continuano a essere assoggettate all’IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.
COME SI PAGA L’IMU
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni devono essere effettuati distinti pagamenti per ciascun Comune avvalendosi del modello F24.
Il versamento dell’Imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato o attraverso il canale home-banking del proprio istituto bancario.
Il versamento dell’Imposta con il modello F24 eseguito presso gli Uffici postali e/o bancari non prevede l’applicazione di commissioni.
Il codice ente identificativo del Comune di Lissone da inserire nel modello F24 è E617.
AGEVOLAZIONI
La normativa nazionale prevede l’applicazione di agevolazioni per alcune casistiche particolari.
Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.
Immobile storico, inagibile o inabitabile
La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.
Immobile in comodato a uso gratuito
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.
ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2025, a seguito delle novità introdotte dal Decreto del MEF in merito alla standardizzazione delle aliquote IMU, non è stato possibile estendere (come previsto in passato) l’applicazione dell’aliquota agevolata, prevista a favore delle abitazioni concesse in comodato uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), agli affini.
Immobile a canone concordato
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
COME SI CALCOLA
La base per calcolare l’IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).
La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell’Immobile.
Si ottiene così l’imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l’aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.
Esempio:
Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)
Rendita catastale da visura: 511,29 €
Rendita rivalutata: 511,29 € + (511,29 x 5%) = 536,85 €
Coefficiente della categoria catastale: 536,85 € x 160 = 85.896,00 €
Imponibile IMU: 85.896,00 € x l’aliquota deliberata dal Comune.
L’importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell’immobile.
Moltiplicatori
- A (da 1 a 9) abitazioni, moltiplicatore: 160
- A/10 uffici, moltiplicatore: 80
- B uffici pubblici, caserme, moltiplicatore: 140
- C/1 negozi, moltiplicatore: 55
- C/2 cantine, sottotetti, depositi, moltiplicatore: 160
- C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani, moltiplicatore: 140
- C/6 box, moltiplicatore: 160
- C/7 tettoie, moltiplicatore: 160
- D capannoni, cinema, teatri, alberghi, moltiplicatore: 65
- D/5 banche, moltiplicatore: 80
Il contribuente non è tenuto al versamento dell’imposta qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta nell’anno di competenza e non alle singole rate di versamento.
I versamenti dell’imposta devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.