Ultimo aggiornamento: 27/08/2025, 10:25
Tassa sui rifiuti TARI
Tassa destinata a coprire i costi del servizio rifiuti

TARI è acronimo di “Tassa Rifiuti” ed è destinata a coprire i costi del servizio rifiuti come spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti e costi amministrativi di gestione.
La TARI è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 27/07/2020, come modificato ed integrato con successive delibere di C.C. n. 81 del 15/12/2021 e n. 50 del 15/05/2023.
Le tariffe TARI per l’anno 2025 sono state approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 15/04/2025.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2024, si è provveduto ad approvare il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025.
A chi è rivolto e su quali immobili si deve pagare
Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all’attività svolta come quelle, ad esempio, utilizzate per il deposito delle merci).
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l’immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Se l’immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l’imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Come si calcola
L’unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature.
Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’abitazione e al numero di occupanti.
Le tariffe si determinano secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze quali ad esempio box, cantine ecc.);
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche);
- quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) e alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche).
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Calcolo TARI per utenza domestica
Per calcolare la TARI per una utenza domestica si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della tariffa e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell’immobile oggetto del tributo.
(MQ x Tariffa fissa al mq + Tariffa variabile per numero occupanti).
Calcolo TARI per utenza non domestica
La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile, da moltiplicare per i mq. dell’immobile. Le tariffe sono differenziate in 30 categorie in base all’attività svolta nei locali e aree scoperte. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.
[MQ x (Tariffa fissa al mq + Tariffa variabile per categoria)]
Al tributo come sopra calcolato deve essere aggiunto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 nella misura del 5% così come deliberato dalla Provincia di competenza.
Componenti perequative
Con delibera n. 386/2023/R/rif del 03 agosto 2023, ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito, a partire dall’anno 2024, due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e precisamente:
a) UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
b) UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate, ma vengono aggiunte nell’avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza.
L’importo delle componenti perequative verranno interamente riversate ad ARERA secondo le modalità e i termini dalla stessa previsti.
Novità 2025
A decorrere dal 1° gennaio 2025 ARERA ha altresì definito una nuova componente perequativa:
c) UR3 (pari a 6 euro/utenza) al fine di alimentare un fondo perequativo nazionale (gestito da CSEA, la Cassa di ARERA) per provvedere all’erogazione dei bonus sociali agli utenti domestici in condizioni economiche-sociali disagiate da erogare nelle bollette TARI.
Bonus sociale per utenti domestici in condizioni economiche-sociali disagiate
Il bonus sociale, pari al 25% della tassa, è riconosciuto per un solo immobile e soltanto agli utenti domestici con ISEE in corso di validità non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Quando si paga
Le rate di versamento della TARI per l’anno 2025, approvate con la deliberazione di C.C. n. 42 del 15/04/2025 sono state stabilite con le seguenti scadenze:
- 15 settembre 2025
- 17 novembre 2025
- 15 gennaio 2026
È prevista la facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della 1° rata 15/09/2025.
Come si paga
Il pagamento della TARI deve essere effettuato tramite PagoPA o tramite modello F24.
PagoPA offre la possibilità di scegliere tra molteplici canali e metodi di pagamento, direttamente sul sito o dall’app di un Ente oppure dai canali fisici e online della propria banca (es: sportelli ATM e home banking) e di altri Prestatori di Servizi di Pagamento, come gli uffici postali o i punti vendita Mooney, Sisalpay e Lottomatica, o ancora attraverso gli strumenti digitali sul proprio smartphone.
I modelli F24, inviati unitamente agli avvisi di pagamento TARI al domicilio del contribuente, possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario, postale, online per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking (compilando tutti i campi ivi compreso l’ID OPERAZIONE onde evitare errori di incasso).
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento, il contribuente può contattare il gestore del servizio GELSIA AMBIENTE in via Loreto n. 25, 20851 Lissone al numero verde 800.44.59.64 o tramite e-mail fatturazione-tari@gelsiambiente.it e chiedere la trasmissione dell’avviso e dei modelli di versamento.
Il mancato versamento delle somme indicate nell’avviso di pagamento, comporta la notifica di un avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento con addebito delle sanzioni e interessi, nella misura di legge, e spese di notifica. Al mancato pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo notificato si procederà con la riscossione coattiva.
Dichiarazioni
La dichiarazione di inizio occupazione, cessazione dei locali ed aree scoperte, nonché le variazioni di superficie, del tipo di attività o di utilizzo deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio dell’evento stesso, ma è facoltà del contribuente presentare la dichiarazione al verificarsi dell’evento (scelta consigliata per il corretto calcolo e successivo pagamento del tributo dell’anno di riferimento).
La presentazione della dichiarazione TARI svolge anche la funzione di richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti, da effettuarsi entro 90 giorni dall’inizio dell’occupazione. Le stesse regole valgono per le variazioni e la cessazione dell’utenza.
Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell’espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell’applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.
Per la presentazione delle dichiarazioni è necessario rivolgersi a Gelsia Ambiente S.r.l. utilizzando una delle seguenti modalità:
- sportello Gelsia Ambiente in via Loreto n. 25, 20851 Lissone (MB), aperto al pubblico nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30
mercoledì: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 - e-mail all’indirizzo: fatturazione-tari@gelsiambiente.it
- PEC all’indirizzo: ambiente@pec.gelsia.it
È inoltre possibile richiedere informazioni al seguente numero verde 800.44.59.64
Riduzioni e agevolazioni
Per ulteriori dettagli si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti.
Richieste di rimborso
La richiesta di rimborso deve essere presentata, da parte del contribuente, entro 5 anni dall’avvenuto pagamento.
Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale TARI inferiore ad euro 12,00.
Contatti
Ufficio Tributi