L'Ordinanza n. 547, integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate hanno validità fino al 31 maggio 2020.
Il testo integrale dell'ordinanza è disponibile in fondo alla pagina.
> Obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all'aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
> Dal 18 maggio è possibile spostarsi all'interno del territorio regionale e non è più necessaria l'autocertificazione. Viene inoltre rimossa la limitazione agli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie imbarcazioni (fino al 17 maggio consentiti solo per manutenzioni straordinarie) e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un'autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
> Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. L'ordinanza prevede fino al 31 maggio l'obbligo per tutti i datori di lavoro di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l'app "AllertaLom" compilando il questionario "CercaCovid".
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.
(per approfondimenti vedere anche ordinanza 546 del 13 maggio 2020)
> Negli impianti, centri e siti sportivi sono consentiti gli sport individuali all'aria aperta come ad esempio: golf, tiro con l'arco, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, canoa, ciclismo, tennis, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart etc., anche per lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone (esclusi gli istruttori).
Non possono essere utilizzati spogliatoi, docce, palestre e luoghi di socializzazione. I gestori dovranno garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, limitare gli ingressi, organizzare percorsi idonei e adottare tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento. Non sono consentite, neanche all'aperto, le attività di piscine e palestre. Sono invece consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.