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Lissone - immagine con una casa disegnata con la scritta imu sul tetto e vicino calcolatrice e soldi

I.M.U. 2021

Imposta municipale propria

Esonero per imprese ed attività economiche

 
 

La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero dalla prima rata IMU del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo.

Nello specifico, il comma 599 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 recita: "In considerazione degli effetti  connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 

  1.  immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 
  2.  immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
  3.  immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
  4.  immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate".
 

ULTERIORE IPOTESI DI ESONERO RATA ACCONTO IMU 2021

L'articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021, introdotto dalla Legge n. 69/2021, ha disposto l'esonero dalla prima rata dell'IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo D.L. n. 41/2021.

  1. Nello specifico l'articolo 1 del predetto decreto  riserva specifici contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario. 
  2. Si tratta, quindi, di coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del Codice Civile, ovvero attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, rientranti nei limiti ivi previsti.
  3. L'agevolazione compete esclusivamente per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU in cui i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.
  4. La disposizione ha previsto, inoltre, specifici requisiti di fatturato (o di compensi) o della loro variazione. In particolare, sono esclusi tutti i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020. 
  5. Sono escluse tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data. 
  6. Inoltre, per poter beneficiare dell'esenzione, il fatturato (corrispettivi) medio mensile dell'anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo dato del 2019. Quest'ultimo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.

Sono comunque esclusi gli enti pubblici (organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni, gli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province e le Regioni - per i quali quindi saranno esenti esclusivamente gli immobili destinati a scopi istituzionali) ed i soggetti di previsti dall'articolo 162bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, quali gli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, sim, confidi), oltre le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria.

 

 
Ultima Modifica: 24/05/2023