riduzione del 20% |
abitazioni con un unico occupante, con età uguale o superiore ai 65 anni e con reddito complessivo non superiore ad euro annui 13.000,00 (tredicimila/00) - Condizione soggetta a dichiarazione; |
riduzione del 20% |
abitazioni tenute a disposizione, di cui all'articolo 16, comma 5, del presente Regolamento - Condizione soggetta a dichiarazione; |
riduzione del 20% |
abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero - Condizione soggetta a dichiarazione. |
riduzione del 20%, sulla parte variabile della tariffa |
Utenze domestiche, possedute o detenute sia da soggetti residenti che da non residenti, che dichiarino di smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. |
Per quanto concerne le imprese e le attività economiche rimaste inattive nel corso del 2020 a causa della chiusura imposta nel periodo di lockdown, l'Amministrazione Comunale ha stabilito e finanziato con proprie risorse una riduzione pari al 30% sulla parte variabile della TARI, in base alle tabelle 1a, 1b e 2, stabilite da ARERA con delibera n. 158 del 5 maggio 2020.
Per le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani e che vengono avviati al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, la quota variabile della Tassa viene corrispondentemente ridotta della misura massima del 30% (trenta) in caso di riciclo integrale dei rifiuti prodotti, ovvero in misura proporzionale in caso di riciclo parziale degli stessi, tenuto conto della misura percentuale massima sopra individuata.
La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% (trenta) della quota variabile della Tassa dovuta dall'utenza, è calcolata in misura proporzionale, in ragione delle quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviate al riciclo, rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza non domestica.
La Tassa è ridotta nella misura del 60% (sessanta), tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento. A tal fine, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
La Tassa è dovuta nella misura del 20% (venti) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, ipotesi tutte che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Il Comune riconosce una riduzione del 20% (venti) della Tassa complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che:
Il Comune riconosce una riduzione della Tassa sui rifiuti in favore di imprese ammesse e selezionate in relazione a bandi indetti da amministrazioni pubbliche, o con la partecipazione delle stesse, finalizzati allo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione. L'entità della riduzione è pari al 30% (trenta) del tributo complessivamente dovuto e viene riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza debitamente documentata per un periodo massimo che intercorre dal sorgere del presupposto (decorrenza della tassazione) fino a tutto il secondo anno successivo al medesimo.
Ai sensi dell'articolo 9bis del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, coordinato con la Legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, il Comune riconosce una riduzione pari ai due terzi della Tassa dovuta per le utenze domestiche possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d'uso. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima.
Riduzione fino ad un massimo del 20% (venti) della quota variabile della Tassa dovuta alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, di cui alle categorie
n. 23 Mense, birrerie, amburgherie",
n. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari",
n. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste",
n. 28 Ipermercati di generi misti",
e che, a titolo gratuito, cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari idonei al consumo umano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della loro destinazione, in forma gratuita, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una
La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti e viene determinata in misura proporzionale, in ragione delle quantità effettivamente cedute, rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza non domestica.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo delle stesse non può portare ad un abbattimento maggiore del 80% (ottanta) della Tassa sui rifiuti annuale dovuta.