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Albo dei Giudici Popolari

L'albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone che possono svolgere l'incarico di giudice popolare presso la Corte d'Assise (primo grado) e presso la Corte d'Assise di Appello (secondo grado), ed è costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L'iscrizione all'albo è la condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'assise in occasione dei processi.
Gli albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale (ogni anno dispari).

 

Requisiti di iscrizione

Per iscriversi all'albo si deve:

  • essere cittadini italiani 
  • godere dei diritti civili e politici 
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni 
  • essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado)
  • oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello (secondo grado)
 

Come iscriversi

Si deve presentare una richiesta in carta semplice dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.

 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ON-LINE COLLEGANDOSI ALLO SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI

> Per accedere al Sistema è necessario munirsi di spid o di Carta Nazionale dei Servizi (CNR)

 
 

Esclusioni dall'ufficio di giudice popolare

  • i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario 
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dallo stato, in attività di servizio 
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
 

Durata

L'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

 
 
Ultima Modifica: 31/10/2022