Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8)
Sono esonerati i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente, con allegata la sola planimetria, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo.
La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte di imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della Legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.