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Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti

(delibera Arera n. 444/2019)
Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione n. 444/2019.

Regole di calcolo della tariffa (punto 3.1 - lettera j)

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.
In particolare:

i costi variabili sono costituiti da:

  1.  Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT);
  2.  Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS);
  3.  Costi raccolta differenziata per materiale (CRD);
  4.  Costi di trattamento e riciclo (CTR).

I costi fissi sono costituiti da:

  1.   Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
  2.   Costi generali di gestione (CGG);
  3.   Costi comuni diversi (CCD);
  4.   Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL).

In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto "metodo normalizzato" per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, che hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.

Tali regole hanno l'intento di determinare la tariffa con riferimento ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri ed il numero degli occupanti l'immobile.

Le utenze non domestiche vengono ripartite in 30 gruppi, a cui vengono quindi associate 30 tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi, caratterizzati da uno a sei abitanti (o più).

Il primo passaggio consiste nel suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.

In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione per differenza - come stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) (dato reale) e sulla produzione potenziale prodotta dalle utenze non domestiche, con riferimento alla base imponibile. Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determina a sua volta precisi coefficienti di produzione potenziale di rifiuto per mq a seconda dell'attività svolta. In base a ciò è quindi possibile ottenere il quantitativo potenziale di rifiuto prodotto in un anno dalle utenze non domestiche. Per differenza si ottiene quanto imputato carico delle utenze domestiche.

Stabilite questa macro divisione, si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: facendo riferimento ai parametri messi a disposizione dal Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del "peso" che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.

Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.

Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall'utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).

Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall'utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imputata al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.

Imposte applicabili

Ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l'anno 2020, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 del 3 ottobre 2019.

 

 
Ultima Modifica: 13/06/2023