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Amministrazione trasparente

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Accesso civico (Art. 5 D.Lgs n. 33 del 14.3.2013)

 Per accesso civico si intende il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web istituzionale i documenti, le informazioni o i dati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza.

 

Nel caso di esercizio dell'accesso civico l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione.

La persona a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini stabiliti dalla normativa vigente è il Dott. Francesco Bergamelli, Segretario Generale del Comune di Lissone.

 
  1. La richiesta di accesso civico può essere presentata in carta libera e deve indicare i documenti, le informazioni o i dati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di pubblicazione, presso l' Unità Segreteria Generale
 
 
Ultima Modifica: 16/02/2024