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DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA, DI COLLEGAMENTO CON UNA O PIÙ LISTE

Elezioni Amministrative 2017

 

E'  compito dei delegati di lista presentare la dichiarazione di collegamento con un candidato Sindaco appartenente ad un'altra lista. La firma apposta dal delegato sulla dichiarazione di collegamento (mod. 6) deve essere autenticata da una delle figure indicate dalla Legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120 e succ. modificazioni (consiglieri, assessori, funzionari anagrafe ecc.) con le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

  1. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, art. 72 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni.
  2. Nell'ipotesi di ballottaggio, i candidati ammessi, mediante i propri delegati hanno la facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno, art. 72 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modificazioni. Anche queste dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
 
 
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Ultima Modifica: 31/10/2022