Il contrassegno consiste in una rappresentazione grafica di un simbolo con cui si identifica la lista che partecipa alla competizione elettorale (art. 32 del D.P.R. 570/1960 e succ. modificazioni). Esso deve essere riprodotto in triplice copia e in due misure diverse, tre con diametro di cm. 10 da usare per la riproduzione del simbolo sui manifesti e altri tre con diametro di cm. 3 per la riproduzione del simbolo sulla scheda di votazione (art. 73 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche).