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BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA

Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Lissone

 

Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi, da rendere pubblico mediante l'affissione all'Albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese sostenute dai candidati e delle liste, art. 30 comma 2, della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

 

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di Consigliere Comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

 

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente  per il tramite di un mandatario elettorale.

 

Il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'Appello, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
Da presentare in forma cartacea e file PDF per pubblicazione Albo pretorio.

Mandatario elettorale.
A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (13), e dell'articolo 7, comma 3, della  legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi  per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (allegato n.12 a pagina 121 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature) per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
 
 

 
Ultima Modifica: 31/10/2022