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INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elezioni amministrative 2017 nel Comune di Lissone

 

(art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235)

non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale:

  1. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. approvato con DPR 8.10.1990 n. 309), o per un delitto (art. 73 del citato T.U.) concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
  2. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati, (previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale), diversi da quelli indicati alla lettera a);
  3. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti (previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis del codice penale); 
  4. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
  5. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;
  6. coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (art. 4 comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);
 

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti e' NULLA. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui sopra, emesse nei confronti di Sindaci o Consiglieri Comunali in carica, sono immediatamente comunicate dal Pubblico Ministero presso il Giudice (indicato nell'art. 665 del c.p.p.) all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza ed al Prefetto territorialmente competente.

 

Dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità:

 

* Occorre precisare che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato anche l'articolo 73, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, l'articolo 2, comma 1,lettera d), numero 1), della suddetta legge n. 215 del 2012 (5) prevede che, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (vedasi prospetto esemplificativo a pagina 62 del libretto istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature).

 

 
Ultima Modifica: 31/10/2022