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DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

Elezioni Amministrative 2017

 

I due delegati di lista, i cui nomi sono contenuti nell'atto principale della lista, hanno la facoltà di nominare i rappresentanti di lista destinati ai seggi elettorali o c/o il Seggio Centrale, tali nomine vanno fatte con dichiarazione scritta su carta libera (Mod. 8)  autenticando la firma dei delegati secondo le modalità previste dell'art. 21 D.P.R. n. 445/2000 (fatte le ammonizioni di all'art.76 dello stesso D.P.R. il sottoscritto attesta che la firma in calce alla sue stesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante).

 
  1. È esclusiva competenza dei delegati di lista, la designazione dei rappresentanti di lista, pertanto non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi.
  2. Nel caso di contemporaneità di elezioni possono essere designati, quali delegati, e provvedere alle nomine dei rappresentatati, le medesime persone, provvedendo con un atto unico per tutti i tipi di consultazioni.
  1. La nomina dei rappresentanti di lista, effettuata dai delegati, non è obbligatoria ma facoltativa e possono essere nominati in tutte o solo in alcune sezioni del territorio comunale.   Sono previsti per ogni sezione elettorale due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.
  2. Nel caso di ballottaggio è da ritenersi confermati i rappresentanti di lista nominati al primo turno, è tuttavia facoltà dei partiti o gruppi politici che partecipano al ballottaggio fare nuove nomine in sostituzione di quelli nominati al primo turno, art. 35 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

> La consegna delle nomine a rappresentati di lista, da parte dei delegati, a norma dell'art. 35 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, può essere fatta:
  1° - Al Segretario del Comune, entro il venerdì antecedente la votazione; sarà cura del Sindaco far pervenire tali deleghe al Presidente del seggio in tempo utile;
  2° - Direttamente al Presidente del seggio, il sabato prima delle elezioni, durante l'autenticazione delle schede, o la domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di voto; sarà compito del Sindaco consegnare contemporaneamente al materiale destinato ai seggi la lista dei delegati autorizzati alla nomina dei rappresentanti di lista.

  1. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune (art. 16 comma 2 della Legge 21 marzo 1990, n. 53).
  2. Per l'Ufficio centrale la designazione dei rappresentanti di lista va presentata alla segreteria del predetto ufficio, a norma dell'art. 32 nono comma, n. 4, e dell'art. 35 primo comma, del T.U. 570/60 e succ. modificazioni: E' consentito che un delegato nomini se stesso quale rappresentante.
  3. Nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le suddette elezioni.
 
 
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Ultima Modifica: 31/10/2022