I due delegati di lista, i cui nomi sono contenuti nell'atto principale della lista, hanno la facoltà di nominare i rappresentanti di lista destinati ai seggi elettorali o c/o il Seggio Centrale, tali nomine vanno fatte con dichiarazione scritta su carta libera (Mod. 8) autenticando la firma dei delegati secondo le modalità previste dell'art. 21 D.P.R. n. 445/2000 (fatte le ammonizioni di all'art.76 dello stesso D.P.R. il sottoscritto attesta che la firma in calce alla sue stesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante).
> La consegna delle nomine a rappresentati di lista, da parte dei delegati, a norma dell'art. 35 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, può essere fatta:
1° - Al Segretario del Comune, entro il venerdì antecedente la votazione; sarà cura del Sindaco far pervenire tali deleghe al Presidente del seggio in tempo utile;
2° - Direttamente al Presidente del seggio, il sabato prima delle elezioni, durante l'autenticazione delle schede, o la domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di voto; sarà compito del Sindaco consegnare contemporaneamente al materiale destinato ai seggi la lista dei delegati autorizzati alla nomina dei rappresentanti di lista.