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Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria

Tariffe invariate nel 2023 

 

Normativa di riferimento Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

La nuova tipologia di entrata è stata introdotta dall'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 e persegue l'obiettivo di unificare il regime del prelievo fiscale previgente in materia di Tassa o del Canone Occupazione Spazi ed aree pubbliche, Imposta Comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni.

Comma 816 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province".

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è pertanto istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente denominato "Canone unico", e sostituisce: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presupposto del Canone è:

  1.  l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  2.  la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia ed alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.

È applicata la tariffa annua nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini)

È applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività)

Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il versamento del Canone è effettuato, direttamente  al Comune,  anche per il tramite del Concessionario della riscossione SAN MARCO S.p.A., contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo

Termini e scadenze di versamento

> Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il versamento del Canone deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Qualora l'importo del Canone superi Euro 600,00 (seicento/00), sarà facoltà dell'Ufficio competente, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in numero massimo di 3 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell'autorizzazione.

> Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento del Canone relativo al primo anno di concessione od autorizzazione deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per gli anni successivi, il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno solare. Per importi superiori ad Euro 1.549,37 (millecinquentoquarantanove/37), è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione od autorizzazione, mentre le residue tre rate avranno scadenza il 30 giugno, il 30 settembre ed il 30 novembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Modalità di versamento

Si paga con il PAGOPA e non più con il modello F24 (non essendo un tributo, ma un Canone patrimoniale), con le seguenti modalità:
in contanti, con carta di credito/debito o conto corrente presso:

a) Banche (sportello, bancomat oppure home-banking);
b) Punti vendita SisalPay, Ricevitore Lottomatica, Tabaccherie;
c) Uffici postali

allegati

 
 
Ultima Modifica: 06/02/2024