Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della Tassa.
A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque), salva la possibilità di rientro entro il perimetro del servizio pubblico prima della scadenza di predetto termine, a seguito di specifica richiesta da comunicare al Comune ed all'Ente gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.
Le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, hanno l'obbligo di presentare al Comune ed all'Ente gestore, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza della Tassa dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In difetto della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile della Tassa risulta dovuta.
La scelta, da parte dell'utenza non domestica, di ricorrere al mercato tramite operatore abilitato deve essere comunicata al Comune ed all'Ente gestore entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.