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DISSUASORI DI SOSTA E SPECCHI PARABOLICI

Si tratta di elementi strutturali che hanno la finalità di sicurezza alla circolazione stradale. Mentre i dissuasori di sosta sono definiti segnaletica complementare dal Codice della strada, gli specchi parabolici non hanno una normativa di riferimento; ciò si riverbera sulla natura del provvedimento che viene adottato per consentirne l'installazione, mentre per i dissuasori di sosta è necessaria una ordinanza per gli specchi parabolici è sufficiente una autorizzazione.
Al fine di disciplinare in modo esaustivo la loro installazione si propone di distinguere la procedura a secondo del luogo ove si vuole installarli.

SPECCHI PARABOLICI

Si distingue tra uno specchio parabolico al servizio di un passo carraio ed uno specchio parabolico nell'area di una intersezione. Mentre quest'ultimo è installato a spese dell'Amministrazione, sulla base di valutazioni del Comando di Polizia Locale, gli specchi parabolici al servizio di passi carrai, o di immissioni su pubblica via, sono richiesti dal privato (proprietario o amministratore di condominio) con spese a suo carico. Si deve presentare istanza, in cui si evidenziano i motivi della richiesta, con allegata una planimetria/relazione fotografica al fine di individuare la posizione esatta per l'installazione.

Sulla base delle valutazione delle documentazione prodotta, la Polizia Locale, dopo specifico sopralluogo, rilascia una ordinanza all'installazione dello specchio parabolico, facendo carico al richiedente le spese di acquisto, di installazione e manutenzione.

DISSUASORI DI SOSTA

Si distingue tra dissuasori da installare sul marciapiede o in carreggiata, e rispetto a quest'ultima, tra installazioni al servizio di passi carrai (o di immissione su pubblica via) o per altre necessità di natura viabilistica.

  • L'installazione sul marciapiede avviene a seguito di istanza di cittadini o di valutazione del Comando di Polizia Locale, per meglio tutelare la circolazione dei pedone, o per garantire un migliore accesso alle proprietà. Nel primo caso l'acquisto e l'installazione sarà a carico dell'Amministrazione Comunale, nel secondo caso sarà a carico dell'istante privato.
  • L'installazione in carreggiata avverrà solo in presenza di adeguata segnaletica orizzontale. Al fine di evitare che il dissuasore possa essere un elemento di pericolo per la circolazione, si potranno installare in carreggiata solo dissuasori in plastica, con un grado di elasticità di almeno il 30%.

I dissuasori al servizio di passi carrai o di immissioni su pubblica via, sono richiesti dal privato (proprietario o amministratore di condominio) con spese a suo carico. Si deve presentare istanza, in cui si evidenziano i motivi della richiesta, con allegata una planimetria, non necessariamente predisposta da un tecnico abilitato, indicante lo stato di fatto (larghezza della strada ed ubicazione di tutti gli elementi fissi presenti) e di progetto (localizzazione e quantità dei manufatti da realizzare), con eventuali fotografie del luogo.
Sulla base delle valutazione delle documentazione prodotta, dopo specifico sopralluogo, la Polizia Locale rilascia una ordinanza per l'installazione dei dissuasori, facendo carico al richiedente le spese di acquisto, di installazione e manutenzione.

I dissuasori per altre necessità viabilistiche, sono installati a spese dell'Amministrazione, sulla base di valutazioni del Comando di Polizia Locale.

 
 
Ultima Modifica: 31/10/2022